L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico (art.9 – Codice Deontologico del Farmacista) di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile.

Il programma nazionale ECM ha avuto inizio dal 1 gennaio 2002 ed è applicato a tutte le categorie professionali e prevede che il debito formativo decorra dal 1^ gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria.

Ogni sanitario deve conteggiare, l’obbligo formativo individuale che si stabilisce partendo dall’obbligo formativo del triennio al netto degli esoneri, delle esenzioni, delle riduzioni previste derivanti dalla formazione svolta nel triennio precedente e tenendo conto dei vincoli formativi stabiliti dalla CNFC.

 

CREDITI FORMATIVI ANNO 2017-2019

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I professionisti che nel triennio (2014/2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014/2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 a 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017/2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compresi tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti - Alleghiamo circolare Fofi 10251 del 22/12/2016 completa dei seguenti allegati:

Allegato 1 - Delibera CNFC in materia di crediti ecm

Allegato 2 - Delibera Commissione Nazionale per la formazione continua

Allegato 3 - Delibera Commissione Nazionale per la formazione continua e criteri di assegnazione ecm ai provider

Allegato 4 - Formazione all'estero

CREDITI FORMATIVI ANNO 2014/2016

L’obbligo formativo per il triennio 2014/2016, è pari a 150 crediti ECM, con la possibilità di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti secondo le modalità già in atto nel triennio precedente (vedi tabella). Il professionista sanitario, deve acquisire annualmente un ammontare di crediti compreso in un range che va’ da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo.

Il sanitario ha la possibilità di assolvere l’intero obbligo formativo anche attraverso la formazione a distanza.

La CNFC ha introdotto dei vincoli alla formazione individuale:

TIPOLOGIA

CREDITI

Docenza, tutor, relatore di formazione

I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale trennale al netto di riduzioni/esoneri/esenzioni

Convegni, congressi simposi conferenze, attività di ricerca, gruppi di miglioramento, docenza e tutoring anche individuale (tutoraggio pre laurea)

La somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni

Formazione per reclutamento (promozione di attività ECM  con sponsor commerciali)

I crediti non possono superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni

Autoformazione per liberi professionisti (lettura di riviste scientifiche, lettura di libri e monografie)

I crediti non possono superare il 10% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni

Formazione all’estero

Massimo 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni esoneri ed esenzioni

La Commissione ha stabilito che, per quanti non abbiano avuto modo di soddisfare il proprio debito formativo relativo al triennio 2014/2016, potranno acquisire entro il prossimo 31/12/2017 fino al 50% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni

CONTEGGIO CREDITI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO

Per vostra comodità vi alleghiamo una tabella che vi aiuterà a calcolare i crediti da conteggiare  nei vari trienni.

CREDITI FORMATIVI DA OTTENERE – RIDUZIONI – ESONERI – ESENZIONI = CREDITI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO (tenere sempre conto dei vincoli alla formazione individuale)

TRIENNIO

CREDITI DA OTTENERE

-      RIDUZIONI

-ESONERI

-ESENZIONI

=CREDITI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO

2017/2019

150

NON SONO PREVISTI LIMITI MINIMI E MASSIMI ANNUALI

-30 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2014/2016 SI SONO ACQUISITI DA 121 A 150 CREDITI

-15 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2014/2016 SI SONO ACQUISITI DA 80 A 120 CREDITI

     

2014/2016

150

(50 CREDITI ANNUI CON UN MINIMO DI 25 E UN MASSIMO DI 75 ANNUI)

-45 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2011/2013 SI SONO ACQUISITI DA 101 A 150 CREDITI

-30 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2011/2013 SI SONO ACQUISITI DA 51 A 100 CREDITI

- 15 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2011/2013 SI SONO ACQUISITI DA 30 A 50 CREDITI

     

2011/2013

150

(50 CREDITI ANNUI CON UN MINIMO DI 25 E UN MASSIMO DI 75 ANNUI

-45 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2008/2010 SI SONO ACQUISITI DA 101 A 150 CREDITI

-30 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2008/2010 SI SONO ACQUISITI DA 51 A 100 CREDITI

-15 CREDITI SE NEL TRIENNIO 2008/2010 SI SONO ACQUISITI DA 30 A 50 CREDITI

     

2008/2010

150

(50 CREDITI ANNUI CON UN MINIMO DI 25 E UN MASSIMO DI 75 ANNUI

-60 SE NEL TRIENNIO 2005-2007 SI ERANO RAGGIUNTI I 90 CREDITI

     

Per poter verificare e controllare se i Vostri conteggi siano corretti vi consigliamo di collegarvi al sito del Co.Ge.A.P.S., www.cogeaps.it, e iscriverVi nell’area riservata per accedere all’anagrafe dei crediti ECM.

 

 

COGEAPS – BANCA DATI CREDITI ECM

Il Co.Ge.A.P.S  (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.

Segnaliamo inoltre, che il Co.ge.A.P.S. ha attivato un Call Center dedicato ai professionisti sanitari utile per richiedere informazioni, per segnalare eventuali crediti mancanti, per inviare attestazioni di crediti individuali o attestazioni di esoneri ed esenzioni e di informazioni relative alla compilazione del dossier formativo. I contatti sono 06/36000893  o via mail :Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

ESENZIONI

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio dell’attività professionale lavorativa. L’esenzione dà diritto alla riduzione dell’obbligo formativo nella misura di 4 crediti al mese, se il periodo di sospensione dell’attività lavorativa sia superiore a 15 giorni continuativi per ogni mese.

Sono previsti i seguenti casi di esenzione:

-      Congedi di maternità e paternità obbligatoria

-      Congedi parentali, congedi per malattia del figlio, congedi per assistenza figli portatori di handicap

-      Adozioni e affidamento preadottivo

-      Aspettativa senza assegni per gravi motivi famigliari

-      Assenza per malattia

-      Richiamo alle armi o servizio volontariato alla CRI

-      Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale

-      Aspettativa per cariche pubbliche elettive

-      Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali

clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione esenzione

 

ESONERI

Sono esonerati dall’obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che frequentano in Italia o all’estero corsi di formazione post-base (laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di I e II livello) annuali. Se gli stessi sono di breve durata danno diritto all’esonero di 4 crediti ECM per ogni mese di frequenta.

Si specifica che la sostanziale differenza tra esonero ed esenzione è che nel periodo di esonero il professionista non sospende l’esercizio dell’attività lavorativa mentre nell’esenzione è prevista l’interruzione dell’esercizio della professione.

Si sottolinea che essendo esoneri ed esenzioni un diritto e non un obbligo, non vengono assegnati d’ufficio dal Co.Ge.A.P.S., ma il professionista deve farne richiesta, o all’Ordine della provincia nella quale è iscritto o direttamente al Co.Ge.A.P.S., nel caso intenda usufruirne.

Il sanitario che intenda effettuare una richiesta di esonero o di esenzione può scegliere una delle seguenti ipotesi:

-registrarsi sul sito del Co.Ge.A.P.S. e presentare la domanda di esonero/esenzione allegando carta d’identità in corso di validità. Il Co.ge.A.P.S. dopo aver validato la richiesta provvederà ad aggiornare il profilo personale

- inviare all’Ordine della provincia in cui il sanitario è iscritto il modulo per la richiesta di esenzione/esonero (che trovate allegato alla presente) e una copia del documento di identità in corso di validità.

Non è possibile attribuire esoneri/esenzioni per periodi antecedenti il 2011.

Clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione esonero

 

CREDITI ECM PER TUTORAGGI PRE LAUREA

Vi segnaliamo che i professionisti sanitari che abbiano maturato crediti Ecm svolgendo l’attività di tutoraggio pre-laurea si vedranno assegnati 4 crediti per ogni mese.  Provvederà l’Ordine della provincia di appartenenza ad inviare la documentazione al Co.Ge.A.P.S.

clicca qui per scaricare circolare Fofi in materia di tutoraggi

DOSSIER FORMATIVO

Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore (DF) . Il DF è uno strumento di accompagnamento del professionista al fine di rendere esplicito e visibile le proprie esigenze e di programmare e contestualizzare le proprie conoscenze individuali, individuando gli argomenti prescelti e interessi.

Ricordiamo che la costruzione del proprio DF, realizzabile nell’area riservata Co.Ge.A.P.S., prevede un bonus per il professionista solo nel caso in cui si realizzino tutte le seguenti condizioni:

-      Allestimento del dossier formativo nell’area riservata del Co.Ge.A.P.S.

-      Coerenza del dossier con il profilo e la disciplina esercitata

-      Realizzazione di almeno il 70% del dossier programmato

Per il triennio 2014/2016, il bonus è quantificabile in 15 crediti formativi ed avrà validità per il triennio successivo (2017/2019) e sarà erogato solo se il professionista sanitario avrà costruito il DF per almeno 2 anni.

Per il triennio 2017/2019, il bonus è quantificabile in 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 mentre gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il DF. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato solo nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso, infine, in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nell’ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo.

Clicca qui per scaricare circolare Fofi relativa al dossier formativo

 

ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONI

E’ stato confermato che il professionista sanitario potrà richiedere all’Ordine:

-      Il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel caso in cui lo stesso abbia acquisito i crediti previsti nel triennio nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione Nazionale

-      L’attestato di partecipazione al programma ECM contenente il numero di crediti conseguiti

Visto che l’Ordine potrà rilasciare tale documentazione solo sulla base delle risultanze presenti sul portale del Co.Ge.A.P.S. consigliamo a tutti gli iscritti di registrarsi sul sito del Co.Ge.A.P.S. e di inviare allo stesso o a noi tutta la documentazione richiesta per esoneri ed esenzioni.

Viste le tempistiche previste per la registrazione dei crediti ecm da parte dei provider sul sito del Co.Ge.A.P.S., Vi aggiorneremo inviando una newsletter, quando sarà possibile richiederci la certificazione e l’attestato di partecipazione.

Vi informiamo che sul portale dell'Agenas è possibile consultare il Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario, disponibile nella sezione Normativa cliccando qui.  l’elenco dei nuovi obiettivi nazionali ECM.