Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 28 marzo 2020, in attuazione dell’art. 44, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo, a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza di categoria, farmacisti inclusi, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per l’epidemia COVID–19.

L’erogazione dell’indennità, anticipata dalle Casse dei professionisti ma a carico del bilancio dello Stato, con il limite di spesa di 200 milioni di euro, è destinata ai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo o libero professionale, che non siano pensionati, in possesso dei requisiti di seguito riportati:

  • abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, non superiore a 35000,00 euro e abbiano subito una limitazione della propria attività in conseguenza dell’emergenza COVID–19;
  • abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, compreso tra 35000,00 euro e 50.000,00 euro ed abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale:
    • per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
    • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. In questo caso, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 fino al 30 aprile all’Enpaf fornendo la seguente documentazione:

- compilare modulo previsto (scaricalo cliccando qui)

- allegare copia di un documento di identità in corso di validità

- l’interessato dovrà presentare l’istanza assumendo la responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.

Si precisa che il richiedente non deve essere percettore delle indennità previste dagli articoli 19,20,21,22,27,28,29,20,38 e 96 del decreto legge n. 18/2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Le domande non correttamente e completamente compilate o prive del documento di  identità o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili.

La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta PEC dell’Enpaf Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La domanda deve essere presentata ad un solo Ente di previdenza.

Con le precise limitazioni sopraindicate, oggetto di autocertificazione e soggette al successivo controllo dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere alla indennità tutti i farmacisti che:

  • non siano lavoratori dipendenti;
  • non siano disoccupati temporanei e involontari;
  • non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già percettori dell’indennità prevista dall’art. 28 del dl n. 18/2020.

Dunque, spetta solo ai:

  • titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia privata);
  • titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (parafarmacia);
  • iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con partita IVA (non iscritti alla Gestione Separata);
  • esercenti attività professionale nell’ambito di una borsa di studio (senza iscrizione alla Gestione Separata).

Si ribadisce che l’indennità in oggetto ha la funzione di sostegno del reddito di tutti i liberi professionisti, a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, danneggiati sul piano economico dal virus Covid-19.

Cordiali saluti.