CONTRIBUTI ENPAF ANNO 2020

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2020, aggiornati sulla base dell’indice ISTAT-FOI definitivo, indicato nel comunicato ISTAT del 17 gennaio 2020.

Contributo

Prev. base

Assist.

Maternita'

TOTALE

Intero

4.541,00

28,00

9,00

4.578,00

Doppio

9.082,00

28,00

9,00

9.119,00

Triplo

13.623,00

28,00

9,00

13.660,00

Rid. del 33,33%

3.027,00

28,00

9,00

3.064,00

Rid. del 50%

2.271,00

28,00

9,00

2.308,00

Rid. dell'85%

681,00

28,00

9,00

718,00

Solidar. 3% (dipendenti)

136,00

28,00

9,00

173,00

Solidar. 1% (disoccupati)

45,00

28,00

9,00

82,00

Contributo associativo una tantum: Euro  52,00 

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Anche per l’anno 2020, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Ente. Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 30 aprile 2020, 1 giugno 2020 e 31 luglio 2020.

Sono esclusi da questa operazione:

  • gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2019 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:                                 - il contributo per l’anno 2019 non pagato;                                                                                                                                                                                                                   - le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;                                                                                                                                                                                           - il contributo per l’anno 2020;
  • gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2020;
  • i neo iscritti dell’anno 2018 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell’anno 2019 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella esattoriale sia i contributi, non pagati, per gli anni 2018 e 2019, sia il contributo dovuto per l’anno 2020, senza applicazione di interessi o sanzioni.

In tutti i casi l’importo totale verrà ripartito su quattro rate.

Da ultimo, si evidenzia che, a decorrere dall’annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e Long Term Care, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario che l’iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.

Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 59 del 29 ottobre 2019, non avranno copertura assicurativa gli iscritti non in regola con i versamenti contributivi all’Ente, per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero per coloro che si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorchè in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata, nei limiti della prescrizione contributiva quinquennale.

 

INTRODUZIONE ART.21 BIS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PENSIONATI ESERCENTI ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato, in data 11 aprile 2019, la modifica del Regolamento di previdenza dell'’Enpaf — adottata con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 13/2018 — che ha introdotto l'art. 21 bis; la disposizione consente all’iscritto, a cui l'Ente eroga la pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 33,33 per cento o del 50 per cento. L'approvazione verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La nuova disposizione si riferisce a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) e che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche dopo il pensionamento.

La norma entra in vigore dal 1° gennaio 2019, dunque, è possibile già dall'anno corrente presentare la domanda di riduzione contributiva nella misura prescelta; il modulo predisposto per avanzare l’istanza di riduzione sarà disponibile sul sito internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) nella relativa sezione della modulistica già a partire da questa settimana.

Si rammenta che è una facoltà del soggetto interessato presentare la relativa domanda di riduzione, per la quale, al pari di ogni altra domanda di riduzione da inoltrare all'Enpaf, vige il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno in cui il soggetto matura il relativo requisito. Si aggiunga che l’interessato, per potere ottenere la riduzione per l’anno in cui la richiede, deve trovarsi nella condizione giuridica prevista dal regolamento per almeno sei mesi e un giorno dell’anno stesso, al pari di ogni altro iscritto.

La domanda di riduzione, una volta presentata, non necessita di essere reiterata per gli anni successivi.

Per l’anno 2019, considerato che l'approvazione della modifica regolamentare è intervenuta in un periodo in cui i bollettini bancari per la riscossione della contribuzione sono già pervenuti agli iscritti, coloro che intendano richiedere la riduzione, in qualità di pensionati tenuti, secondo la previgente normativa, al versamento della quota intera, potranno pagare la prima rata in scadenza ed attendere che, con la seconda emissione dei bollettini bancari, che avviene intorno alla metà del mese di ottobre, venga messa in riscossione la residua differenza dovuta.

Clicca qui per scaricare la circolare Enpaf

Clicca qui per scaricare la modulistica per richiedere la riduzione Enpaf

 

SOCIETA’ DI GESTIONE DI FARMACIA PRIVATA CON MAGGIORANZA DI SOCI NON FARMACISTI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, in data 22 marzo 2019, il Regolamento di attuazione contributo 0,5 per cento adottato dall’Enpaf (per leggerne il contenuto è possibile attivare il seguente link Regolamento attuazione contributo 0,5%).
L’art. 1, comma 441 della legge n. 205/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti, versino all’Enpaf un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA e che il contributo sia versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Il Regolamento di attuazione contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare alcuni aspetti operativi legati al contributo 0,5 per cento. Viene, in primo luogo previsto che il contributo è frazionabile in ragione dei periodi dell’anno nei quali le società hanno avuto le caratteristiche previste dalla legge per entrare nel campo di applicazione del contributo. L’importo dovuto verrà quindi calcolato in ragione del periodo dell’anno in cui la società si è trovata nell’ambito di applicazione del contributo.
L’Ente, in fase di prima attuazione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, ha elaborato, in collaborazione con il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, un data base nel quale sono state inserite tutte le società di capitali, di persone e cooperative che hanno ad oggetto la gestione di farmacie private e che risultano costituite alla data del 1° gennaio 2018; tra queste sono state ulteriormente selezionate le società che in base alla composizione della compagine societaria rientrano nell’ambito di applicazione del contributo. Nella seconda metà del mese di aprile questo gruppo di società riceverà all’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro delle Imprese, una comunicazione nella quale viene descritta la procedura per attivare la registrazione all’interno dell’area ad accesso riservato e per compilare la dichiarazione di autoliquidazione del contributo.
La dichiarazione di autoliquidazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2019). Nell’ambito della stessa area ad accesso riservato è presente il format utile per trasmettere all’Enpaf informazioni relative alle variazioni riguardanti la società che siano intervenute nel 2019 e che siano inerenti l’applicazione del contributo 0,5 per cento.
Nel mese di maggio verrà trasmessa alle altre società che risultano, per l’anno 2018, estranee all’ambito di applicazione del contributo 0,5 per cento, una comunicazione, sempre all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese, nella quale, tra l’altro, si segnala che qualora la società entri nel campo di applicazione del contributo 0,5 per cento nel 2019 (o in anni successivi) si dovrà procedere alla registrazione della società stessa nell’area ad accesso riservato.
All’interno dell’area, una volta registrata la società, sarà possibile provvedere alla compilazione del format necessario a trasmettere all’Ente la comunicazione relativa alle variazioni della compagine societaria o della forma giuridica della società. Si rammenta che ogni modificazione della compagine societaria che comporti l’assoggettamento della società al contributo 0,5 per cento deve essere comunicata all’Enpaf entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell’atto costitutivo.
Per quanto riguarda, invece, tutte le società costituite nel 2019 e che risultino tenute al versamento del contributo 0,5 per cento è necessario inviare all’Enpaf, tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. una comunicazione utilizzando il relativo modulo che può essere scaricato attivando il seguente link  Modulo 0,5% comunicazione nuova società. La costituzione di una nuova società che sia soggetta al versamento del contributo 0,5 per cento per il 2019 (o per gli anni successivi) deve essere comunicata entro trenta giorni dalla data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate.
Per trasmettere all’Enpaf eventuali richieste di informazioni o segnalazioni relative al contributo 0,5 per cento è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA’

II decreto legislativo n. 75 del 2018 interviene

sulla precedente normativa in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Tra le innovazioni e modifiche apportate alla previgente disciplina il decreto ha abrogato la norma che riservava ai soli farmacisti iscritti all’Albo la vendita al minuto delle piante officinali (art. 7 L. 99/1931).

Sulla base di tale previsione l’Enpaf, fino ad oggi, ha riconosciuto l’esercizio dell’attività professionale ai titolari e ai collaboratori delle erboristerie che vendono piante officinali.
Vista l’abrogazione dell’art. 7, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 75/2018 ossia l’8 luglio 2018, la vendita delle piante officinali non può essere più considerata attività professionale. 
Conseguentemente, ai fini sia delle riduzioni contributive sia del raggiungimento del requisito dello svolgimento di attività professionale necessario per la maturazione del diritto alla pensione l’Enpaf farà riferimento alla data di inizio attività dell’erboristeria (nel caso del titolare) o della stipulazione del contratto di lavoro dipendente (nel caso del collaboratore dell’erboristeria).
Se la data di inizio attività dell’esercizio o di stipula del contratto di lavoro è successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, l’attività non potrà essere considerata professionale e, pertanto, l’iscritto potrà usufruire della riduzione massima del 50% prevista dall’art. 21 del Regolamento Enpaf per i non esercenti attività professionale. Se, invece, è precedente, il soggetto continuerà a beneficiare delle riduzioni riconosciute ai lavoratori dipendenti che esercitano attività professionale.
Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, coerentemente, l’attività del titolare o collaboratore di erboristeria sarà considerata utile solo qualora il contratto o l’apertura dell’erboristeria sia precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018.