Al fine di ottemperare a quanto sancito dalla normativa vigente e dall'art.11 del Codice deontologico del Farmacista in materia di formazione professionale, e al fine del raggiungimento del proprio obbligo formativo ECM, elenchiamo qui di seguito alcuni consigli che Vi possono aiutare ad essere in regola:

- Il 40% dell'obbligo formativo deve essere acquisito come partecipazione ai corsi (tramite corsi fad, corsi residenziali), il restante 60% dell'obbligo formativo può essere acquisito o tramite attività di docenza, o tramite attività di tutoraggio di tirocinanti pre-laurea autoformazione (non più del 20% dell'obbligo formativo individuale) oppure facendo solo corsi ecm fad o residenziali

- per controllare la propira posizione in modo corretto accedere al sito della banca dati dei crediti ecm Coegeaps https://application.cogeaps.it/login ed entrare con lo spid.

- controllare la propria situazione ecm dal triennio 2014/2016 - 2017/2019 - 2020/2022 (tenete presente che il provider ha 3 mesi dalla data di scadenza del corso per mandare al cogeaps il report di coloro che hanno eseguito il corso e il cogeaps ha 3 mesi per caricare il corso da voi eseguito sul portale. A titolo di esempio: per vedere il corso che avete concluso oggi ma che ha scadenza il 31/12/2022 dovete aspettare 6 mesi dalla data di fine evento, quindi il 30/06/2023. Tale corso vi verrà però considerato valido per l'anno in cui lo avete concluso, quindi 2022) considerando che se il totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo è colorato di verde la vostra posizione è in regola

- tutti gli iscritti partono da un obbligo formativo standard di 150 crediti da svolgere nel triennio, dai quali si deducono: i crediti derivanti da esoneri, da esenzioni, da costruzione dossier formativo (per tutti gli iscritti è stato attivato il dossier formativo di gruppo dalla FOFI mentre l'iscritto se desidera può creare un proprio dossier formativo individuale dal sito del Cogeaps) e da riduzioni degli anni precedenti arrivando così ad avere il proprio obbligo formativo individuale

- se la posizione è colorata di rosso significa che mancano crediti per assolvere all'obbligo formativo. Se avete necessità di sistemare il triennio in corso 2020/2022 potete svolgere i corsi ecm attivi (sul nostro sito al seguente link o nella sezione Farmacisti/Ecm/fad 2022 troverete una pagina sempre aggiornata contenente alcuni corsi di cui potete avvalervi - alleghiamo lista dei corsi disponibili alla presente mail). Se avete necessità di sistemare i trienni già trascorsi potete avvalervi dello spostamento crediti.

- Lo spostamento crediti deve essere effettuato entrando sul sito del Cogeaps. La funzione di recupero crediti del debito ECM è applicabile se in presenza di crediti eccedenti l'obbligo individuale ed è possibile dal triennio 2020/2022 al triennio 2017/2019 oppure dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016. Non è possibile il doppio salto. Il recupero crediti è possibile eseguirlo entro il 31/12/2022 con crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con "data fine evento" al 31/12/2021

- ogni iscritto che abbia avuto esenzioni da crediti ecm (se si sospende l’esercizio dell’attività professionale lavorativa a causa di maternità, malattia o altre cause) o che abbia avuto esoneri da crediti ecm (se si frequentano in Italia o all’estero corsi di formazione post laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di I e II livello) o debba comunicare crediti da autoformazione (lettura di riviste scientifiche, lettura del giornale fofi "il farmacista on-line" - 1 credito al mese, partecipazione a eventi incontri organizzati dall'Ordine) deve inviare all'Ordine la documentazione che è possibile scaricare cliccando sui link soprariportati oppure andando sul nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it/ Farmacisti/ Autocertificazioni crediti ecm.

- L'art.5 bis DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.77/2020 ha previsto che, a seguito della pandemia da Covid-19 tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo di crisi sanitaria, abbiano diritto ad ottenere l'acquisizione automatica di un terzo dell'obbligo formativo triennale. A tal proposito, nelle riunioni della Commissione Nazionale è stato discusso come debba avvenire il riconoscimento della riduzione di 1/3 e come debba essere calcolato nella banca dati Cogeaps. Appena verranno fornite maggiori indicazioni vi informeremo tempestivamente.

- Ricordiamo che  il mancato assolvimento degli obblighi formativi, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, inciderà sull'efficacia di polizze assicurative per la responsabilità civile.

Alleghiamo alla presente:

- come calcolare i crediti ecm 2020/2022 schemino riepilogativo per comprendere come avviene il conteggio

- corsi ecm attivi ad oggi

Circolari FOFI riguardanti l'argomento:

circolare 13704 - attivazione 2 nuovi corsi ecm FOFI/FOndazione - mancato assolvimento obbligo

circolare 13410 - attivazione nuovi corsi fad Fofi e delibera spostamento crediti

circolare 13319 - ECM - rriepilogo attività Federazione, nuovi corsi Fofi Fondazione Cannavò e remind imminente scadenza al 31/12/2021 per recupero debito formativo

circolare 12895 - ECM treinnio 2020/2022 - Delibere CNFC del 04/02/2021

circolare 12332 - ECM treinnio 2020/2022 - Delibera CNFC riduzione 1/3 obbligo formativo di tutti i farmacisti

circolare 12204 - Relazione annuale offerta formativa FOFI provider ECM