Informazioni ECM
In questa sezione elenchiamo alcune FAQ che vi possono aiutare ad essere in regola con i crediti ECM. Alleghiamo le ultime circolari FOFI riguardanti gli ECM e l’obbligo formativo:
- Circ. Fofi 15431 del 15/07/2025 – Scadenza triennio 2023-2025
- Lettera inviata da Fofi agli iscritti prot. 202507031 del 29/07/2025 - Scadenza triennio 2023-2025 e certificabilità ECM
- Circ. Fofi 15475 del 08/08/2025 – No obbligo ripetizione contenuti didattici
- Circ. Fofi 15594 del 06/11/2025 – Fine triennio 2023-2025 e riepilogo offerta formativa
- Circ. Fofi 15648 del 22/12/2025 – Autoformazione ECM/Nuove regole su farmacisti cancellati-reiscritti/Dossier formativo ECM 2026-2028/Questionario CNFC su percezione sistema ECM
- Circ. Fofi 15649 del 22/12/2025 – Fine triennio 2023-2025/Scadenza corsi/ Offerta formativa Fofi Provider anno 2026
- Circ. Fofi 15694 del 22/01/2026 – Progetto Formativo 2026 Farmacia dei Servizi: attivazione primi due corsi
- Circ. Fofi 15870 del 27/04/2026 – Progetto Formativo 2026 Farmacia dei Servizi: attivazione terzo corso
PER QUALE MOTIVO DEVO OTTENERE CREDITI ECM?
Perché gli ECM sono:
- Un obbligo giuridico (D.Lgs 502/1992 e successivi accordi e art.11 Nuovo Codice deontologico del Farmacista approvato il 07/05/2018)
- Un requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale che garantisce al paziente l’efficacia e l’appropriatezza della prestazione professionale
- Una garanzia di costante aggiornamento/formazione nell’interesse della salute della collettività
- Obbligatori perché le polizze assicurative non perdano di efficacia (DL 152/2021 art.38-bis comma 1 e s.m.i.). A decorrere dal triennio formativo 2023/2025, quindi dal 2026, è necessario che il professionista svolga almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio
COME POSSO ASSOLVERE IL MIO OBBLIGO FORMATIVO ECM?
Il 40% dell'obbligo formativo deve essere acquisito come partecipazione ai corsi (tramite corsi FAD, corsi residenziali), il restante 60% dell'obbligo formativo può essere acquisito:
- tramite attività di docenza
- tramite attività di tutoraggio di tirocinanti pre-laurea
- autoformazione (non più del 20% dell'obbligo formativo individuale)
- frequentando corsi ECM FAD o residenziali
QUAL È IL MIO OBBLIGO FORMATIVO?
Tutti gli iscritti partono da un obbligo formativo standard di 150 crediti da svolgere nel triennio, dai quali si deducono: i crediti derivanti da esoneri, da esenzioni, da costruzione dossier formativo (per tutti gli iscritti è stato attivato il dossier formativo di gruppo dalla FOFI mentre l'iscritto se desidera può creare un proprio dossier formativo individuale dal sito del Cogeaps) e da riduzioni degli anni precedenti arrivando così ad avere il proprio obbligo formativo individuale
COSA È NECESSARIO FARE PER FAR SÌ CHE LA POLIZZA ASSICURATIVA ABBIA VALIDITÀ?
La polizza assicurativa è valida se un professionista assolve al 70% dell’obbligo formativo individuale ECM a partire dal triennio 2023-2025 (DL 152/2021 art.38-bis comma 1 e s.m.i.).
COME POSSO CONTROLLARE QUANTI ECM MI MANCANO E SE NON HO RAGGIUNTO IL MIO OBBLIGO FORMATIVO NEGLI ANNI PRECEDENTI?
E’ necessario accedere al sito del Cogeaps https://application.cogeaps.it/login utilizzando lo SPID per consultare la propria posizione ECM
CHE DIFFERENZA C’È TRA COMPENSAZIONE E SPOSTAMENTO?
Lo spostamento è possibile solo per sanare il triennio 2020/2022 e comporta spostare un corso ECM da un triennio all’altro. Questa operazione può far perdere eventuali bonus al triennio dal quale si toglie il corso. L’acquisizione crediti relativi al triennio 2020/2022 è consentita fino al 31/12/2025 e l’operazione di spostamento possibile fino al 30/06/2026.
La compensazione invece è un calcolo puramente aritmetico dei corsi fatti nei vari trienni. Eventuali deficit di crediti nei trienni 2014/2016 – 2017/2019 – 2020/2022 saranno compensati da crediti eccedenti ottenuti fino al 31/12/2028 (per esempio 1 : 2014/2016 crediti +20, 2017/2019 crediti -40, 2020/2022 crediti -15, 2023/2025 crediti +50= saldo +15 certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi; esempio 2: 2014/2016 crediti -20, 2017/2019 crediti -30, 2020/2022 crediti -10, 2023/2025 crediti +50= saldo -10 il professionista ha tempo fino al 31/12/2028 per recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni). Al momento Cogeaps si deve ancora uniformare alla nuova normativa della compensazione quindi vi chiediamo di non chiamarci adesso per effettuare la compensazione. Questa operazione non fa perdere alcun bonus ottenuto nei vari trienni.
SE SONO PENSIONATO MA STO ANCORA LAVORANDO COME FARMACISTA SONO ESENTATO DALLO SVOLGERE CREDITI ECM?
La commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deciso di inserire in Cogeaps l’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età. Se un iscritto ha già compiuto i 70 anni ma esercita ancora la professione sia in forma di titolare sia in forma libero professionale sia come dipendente deve rinunciare all’esenzione in questione accedendo al sito del Cogeaps. Qualora si svolgesse attività senza aver inserito tale comunicazione, infatti vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale
Se un farmacista è in pensione ed esercita saltuariamente l’attività professionale (farmacisti pensionati ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5000€) può godere dell’esenzione da crediti ECM.
SE HO RAGGIUNTO L’OBBLIGO FORMATIVO NEI TRIENNI DAL 2014/2016 IN POI, POSSO OTTENERE DEI BONUS?
Sì, il farmacista certificabile nei trienni 2016/2016, 2017/2019, 2020/2022 otterranno un bonus extra di 20 crediti che sarà imputato al triennio 2023/2025 e un ulteriore bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.
Per i farmacisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019 il bonus da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028 sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.
Per i farmacisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028 sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Al momento non trovate ancora caricati questi bonus su Cogeaps in quanto è in corso l’adeguamento alla nuova normativa del sistema informatico.
SE HO AVUTO UN ESONERO, UN’ESENZIONE O HO SVOLTO AUTOFORMAZIONE COME DEVO FARE PER CARICARE I CREDITI SUL SITO DEL COGEAPS?
È necessario che il farmacista si colleghi al nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it e scarichi il modulo a cui è interessato nella sezione Farmacista/ECM/autocertificazioni crediti ECM. Dopo aver scaricato e compilato il modulo lo manda per mail a: info@ordinefarmacisti.re.it e la segreteria dell’Ordine provvederà a caricarlo sul Cogeaps.
DOVE POSSO TROVARE DEI CORSI ECM DA POTER FREQUENTARE?
L’Ordine pubblica sul proprio sito alla pagina dedicata https://ordinefarmacisti.re.it/farmacista/ecm/corsi-fad-ecm-2025.html tutti i corsi gratuiti di cui è a conoscenza e alcuni corsi a prezzo calmierato che il consiglio dell’Ordine ha deciso di condividere con gli iscritti
SE FREQUENTO UN CORSO ECM E NON RISULTO IDONEO PER IL QUESTIONARIO COME MI DEVO COMPORTARE?
Con la modifica apportata al paragrafo 4.10 dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, il farmacista se non passa il questionario di valutazione di un corso Fad può ripeterlo senza l’obbligo di rivedere tutti i contenuti didattici del corso
HO FREQUENTATO UN CORSO ECM MA NON VEDO I CREDITI CARICATI SUL PORTALE CO.GE.A.P.S., COSA DEVO FARE?
Ogni corso si può frequentare in un determinato range temporale. Prendendo l’ultima data possibile di fruizione del corso, da qui bisogna contare 6 mesi vedere su Co.Ge.A.P.S. gli ECM conseguiti. Ad esempio, se frequento un corso nel mese di settembre, ma il corso è attivo fino al 31/12 dovrò partire dal 31/12 per contare i 6 mesi necessari per la pubblicazione dei crediti ECM che ho conseguito. Pertanto vedrò i crediti ECM pubblicati a luglio dell’anno successivo. Ecco perché diventa fondamentale conservare l’attestato di frequenza che viene rilasciato al termine del corso. Con l’attestato avrò a disposizione:
- il documento necessario per poter dimostrare che i crediti relativi a quel corso sono stati regolarmente conseguiti anche se al momento non sono ancora visualizzabili su Co.Ge.A.P.S.
- la documentazione idonea da fornire all’Ordine nel caso in cui, al termine dei 6 mesi, i crediti ECM conseguiti non fossero stati ancora caricati
SE NON HO CREDITI A SUFFICIENZA NEI TRIENNI PRECEDENTI COSA POSSO FARE?
- Se non si è raggiunto l’obbligo formativo individuale nel triennio 2023/2025 si ha tempo fino al 31/12/2025 per svolgere i corsi ecm e per il momento per questo triennio non è previsto alcuna formula di spostamento/compensazione. Vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata https://ordinefarmacisti.re.it/farmacista/ecm/corsi-fad-ecm-2025.html dove troverete tutti i corsi gratuiti di cui siamo a conoscenza e alcuni corsi a prezzo calmierato che il Consiglio dell’Ordine ha deciso di condividere con gli iscritti
- Se non si è raggiunto l’obbligo formativo individuale nel triennio 2020/2022 ricordiamo che l'acquisizione dei crediti formativi nel triennio 2020-2022 è consentita fino al 31/12/2025. In alternativa è possibile effettuare uno spostamento crediti dal sito del Cogeaps oppure contattando l’Ordine oppure sarà possibile compensare i crediti mancanti con quelli eccedenti nei trienni formativi precedenti. Lo spostamento crediti è già attivo mentre la compensazione sarà attiva sul sito Cogeaps a breve ma sarà possibile farla solo contattando gli uffici dell’Ordine
- Se non si è raggiunto l’obbligo formativo individuale nel triennio 2014/2016 e nel triennio 2017/2019 sarà possibile utilizzare solo la formula della compensazione laddove il sistema non consenta più di effettuare lo spostamento crediti
COS'È L'AUTOFORMAZIONE?
Il farmacista per assolvere al proprio obbligo formativo ECM triennale può fare ricorso alla formazione individuale e, in particolare, all’autoformazione che, sulla base di quanto previsto dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, consiste:
- nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
- nell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- nelle specifiche attività individuate dal Comitato Centrale della FOFI, dettagliatamente riepilogate nella circolare allegata
Ricordiamo che i crediti ECM per autoformazione vengono attribuiti sulla base dell’impegno orario autocertificato: è riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione; la richiesta di riconoscimento può essere inserita autonomamente sul sito del COGEAPS mediante accesso al portale https://application.cogeaps.it/login/ tramite SPID (o CIE o CNS) o in alternativa compilando e inviando alla segreteria dell’Ordine il modulo di autoformazione reperibile sul sito dell’Ordine al link https://ordinefarmacisti.re.it/files/allegato_viii._dichiarazione_di_autoformazione.pdf
Il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell’autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.
SE MI CANCELLO DALL'ORDINE RIMANE L'OBBLIGO FORMATIVO ECM? E IN CASO DI REISCRIZIONE COME VIENE CALCOLATO IL MIO OBBLIGO FORMATIVO ECM?
Con la circolare 15648 sono state chiarite le disposizioni in materia di obbligo formativo per i professionisti che procedono alla cancellazione o alla reiscrizione.
In particolare, con la Delibera n. 5/2025 è stato deciso che:
- in caso di CANCELLAZIONE dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; l’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno; la decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale;
- in caso di REISCRIZIONE all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso; la decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale;
- nel caso in cui il professionista SI CANCELLI E SI REISCRIVA NEL MEDESIMO ANNO, l’obbligo per quell’anno persiste;
- eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.
COS'È IL DOSSIER FORMATIVO?
Il dossier formativo è lo strumento con cui il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso ECM in coerenza con profilo e bisogni formativi (dossier individuale o di gruppo). Con Delibera n. 3/2025 sono state fissate alcune regole che si applicheranno dal 1° gennaio 2026 relative al Dossier Formativo del prossimo triennio ECM 2026– 2028.
Di seguito si illustrano le principali novità, visualizzabili anche a questo link novità Dossier Formativo 2026-2028:
- DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE: previsti 40 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione – consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 – e 30 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier - da inserire autonomamente
- DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO: confermati i bonus già previsti, ovverosia 30 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 – e 20 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier - che sarà inserito a cura di FOFI
Il professionista può partecipare contemporaneamente al dossier formativo di gruppo ed individuale, ma i rispettivi bonus non sono cumulabili.
Si rammenta che, ai fini della realizzazione del dossier formativo, non saranno utilizzabili in alcun caso i crediti soggetti a spostamento tra i trienni formativi: una specifica necessaria visto che nel triennio 2026-2028 sarà possibile recuperare i debiti formativi acquisiti nei trienni precedenti e mai sanati.