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Si ricorda che si riceve presso gli uffici solo previo appuntamento

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato, in data 11 aprile 2019, la modifica del Regolamento di previdenza dell'’Enpaf — adottata con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 13/2018 — che ha introdotto l'art. 21 bis; la disposizione consente all’iscritto, a cui l'Ente eroga la pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 33,33 per cento o del 50 per cento. L'approvazione verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La nuova disposizione si riferisce a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) e che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche dopo il pensionamento.

La norma entra in vigore dal 1° gennaio 2019, dunque, è possibile già dall'anno corrente presentare la domanda di riduzione contributiva nella misura prescelta; il modulo predisposto per avanzare l’istanza di riduzione sarà disponibile sul sito internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) nella relativa sezione della modulistica già a partire da questa settimana.

Si rammenta che è una facoltà del soggetto interessato presentare la relativa domanda di riduzione, per la quale, al pari di ogni altra domanda di riduzione da inoltrare all'Enpaf, vige il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno in cui il soggetto matura il relativo requisito. Si aggiunga che l’interessato, per potere ottenere la riduzione per l’anno in cui la richiede, deve trovarsi nella condizione giuridica prevista dal regolamento per almeno sei mesi e un giorno dell’anno stesso, al pari di ogni altro iscritto.

La domanda di riduzione, una volta presentata, non necessita di essere reiterata per gli anni successivi.

Per l’anno 2019, considerato che l'approvazione della modifica regolamentare è intervenuta in un periodo in cui i bollettini bancari per la riscossione della contribuzione sono già pervenuti agli iscritti, coloro che intendano richiedere la riduzione, in qualità di pensionati tenuti, secondo la previgente normativa, al versamento della quota intera, potranno pagare la prima rata in scadenza ed attendere che, con la seconda emissione dei bollettini bancari, che avviene intorno alla metà del mese di ottobre, venga messa in riscossione la residua differenza dovuta.

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