In merito al quesito posto alla FOFI dal Consiglio dell’Ordine in merito al quadro sanzionatorio previsto dall’art.3 del Dlgs 204/2015 che reca sanzioni per il farmacista come per il produttore, che commerciano cosmetici che possono essere dannosi per la salute umana ma anche per l’ipotesi di semplice detenzione per il commercio a chi violi la normativa europea di riferimento prevedendo “la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a mille euro; se il fatto è commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto” riportiamo la risposta della Federazione:
Con riferimento alla nota di codesto Ordine del 26 novembre u.s., relativa all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
Le sanzioni applicabili in caso di violazioni alla vigente normativa in materia di cosmetici vanno individuate, anche per le specifiche ipotesi prese in considerazione nel quesito, nell’ambito dell’articolato quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 204/2015.
In relazione al suddetto quadro sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. 204/2015, occorre anzitutto premette che, come espressamente disposto dall’art. 17 del medesimo D.Lgs. (cfr circolare federale n. 9680 del 21.1.2016), le sanzioni ivi contemplate non sono applicabili nei confronti del soggetto che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione”. Pertanto, le sanzioni in questione non riguardano quelle farmacie che si limitano a porre in vendita prodotti cosmetici fabbricati e confezionati da un altro soggetto, in confezioni originali e integre, purché non siano a conoscenza di eventuali violazioni della normativa in materia di cosmetici.
Va peraltro tenuto presente che, nei confronti delle farmacie che producono cosmetici ovvero commercializzano tali prodotti, sebbene realizzati da altri soggetti, apponendovi il proprio nome o marchio, devono ritenersi applicabili sia le sanzioni comminate nei confronti del fabbricante, sia quelle comminate nei confronti del distributore. In proposito, infatti, si rammenta che, ai sensi del regolamento 1223/2009, il soggetto tenuto ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di cosmetici è la persona (fisica o giuridica) designata quale responsabile del prodotto cosmetico. In generale, si tratta del fabbricante ma, in alcuni casi, può identificarsi nel distributore. In particolare il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.
Premesso quanto sopra e fermo restando che il farmacista è tenuto ad effettuare una piena e costante verifica dei prodotti cosmetici posti in vendita, come della loro corretta conservazione, si evidenzia che chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio cosmetici possono essere dannosi per la salute umana (come nel caso dei cosmetici scaduti o quelli sulle cui confezioni sono omesse o riportate erroneamente l’indicazione del PAO o della data di scadenza) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. Se il fatto è commesso per colpa, tali pene sono ridotte da un terzo a un sesto. La sanzione, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 204/2015, riguarda sia il produttore che il distributore, nel senso sopra chiarito.
Si segnala, peraltro, che, ai sensi dell’art. 4 de1 D.Lgs. 204/2015, la persona responsabile che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento, non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo o non informa immediatamente le competenti autorità nazionali del rischio che il prodotto presenta, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. 204/2015, la mancata verifica da parte del distributore - prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato delle informazioni riportate in etichetta, del rispetto dei requisiti linguistici e della scadenza termine di durata minima, è punita con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000.
Infine, in base all’art. 13 del D.Lgs. 204/2015, la persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del regolamento (anche in termini di durata minima e PAO) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.