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Orari di apertura al pubblico: LUNEDÌ e VENERDÌ 10.00-13.00 - MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 10.00-15.30
Si ricorda che si riceve presso gli uffici solo previo appuntamento

In base all’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID Online) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Il suddetto sistema informativo unitario dell’ANPAL, risulta attualmente attivo.

Altra condizione particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015, prevede che entro 30 giorni dalla data della dichiarazione presentata in via telematica, il disoccupato, allo scopo di confermare il Suo stato di disoccupazione, deve contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 20 del D.Lgs. 150/2015). A tal proposito, si evidenzia che la mancata presentazione alla convocazione del centro dell’impiego può comportare ai sensi dell’art. 21 del citato decreto, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione dalle liste anagrafiche presenti presso lo stesso centro dell’impiego.

Dunque, ai fini del riconoscimento della domanda di riduzione contributiva, viene chiesto all’iscritto farmacista di aggiungere anche una copia della dichiarazione di disponibilità lavorativa che sia confermata tramite vidimazione dal competente Centro per l’impiego. In alternativa potrebbe ritenersi utile anche una copia del patto di servizio, in cui risulti anche la data di presentazione della DID telematica. Diversamente, l’Enpaf, su indicazione dell’impedimento per ottenere la suddetta documentazione, potrebbe procedere a conseguenti accertamenti presso il competente centro dell’impiego.

Si aggiunga che se entro 60 giorni dalla DID online non viene convocato dal Centro per l’Impiego, la normativa prevede che il disoccupato possa chiedere all’ANPAL le credenziali per la procedura telematica di profilazione.

 Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell’ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL.

Si noti che anche in quest’ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ultimi ipotesi, almeno allo stato, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l’impiego.

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