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Inizia domenica 3 marzo 2019 alle 18.00 e termina venerdì 8 marzo 2019 alle 18.00 il quinto interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per la scelta delle sedi di farmacie disponibili per il privato esercizio in Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso.
Possono partecipare al quinto interpello i vincitori del concorso collocati nella graduatoria approvata con determinazione n. 16707 del 18/10/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Burert n. 341 del 26 ottobre 2018, dalla posizione 506° alla posizione 579°, in quanto sono 74 le sedi disponibili per il quinto interpello.
L'interpello è la fase concorsuale in cui ai vincitori del concorso viene chiesto di esprimere l’ordine di preferenza sulle sedi disponibili. L'obiettivo di questa fase è abbinare una sede ad ogni vincitore che abbia correttamente partecipato all'interpello stesso.
Due giorni prima dell’inizio della procedura di interpello, venerdì 1 marzo 2019, sarà inviata alla casella PEC del vincitore (titolare della candidatura singola, o referente della candidatura in forma associata) un avviso con le indicazioni relative alla procedura da seguire per la scelta delle sedi.
L’interpello dei candidati si svolge collegandosi alla piattaforma web ministeriale.
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BANDO CONCORSO PUBBLICO N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PER FARMACISTA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Dal 27/02/2019 al 29/03/2019 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di "farmacista collaboratore" presso il settore programmazione economica - servizio di Farmacia del Comune di Castelfranco Emilia.
Guna organizza un seminario dal titolo “La terapia overlapping- sinergismi e complementarità d’azione nell’uso combinato di farmaci di sintesi e omeopatici” che si terrà a Parma Domenica 24 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso lo Starhotel Du Parc – Viale Piacenza, 12/C – Relatore Alessandro Perra Direttore scientifico Guna S.p.A.
Partecipazione gratuita.
In base all’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID Online) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Il suddetto sistema informativo unitario dell’ANPAL, risulta attualmente attivo.
Altra condizione particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015, prevede che entro 30 giorni dalla data della dichiarazione presentata in via telematica, il disoccupato, allo scopo di confermare il Suo stato di disoccupazione, deve contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 20 del D.Lgs. 150/2015). A tal proposito, si evidenzia che la mancata presentazione alla convocazione del centro dell’impiego può comportare ai sensi dell’art. 21 del citato decreto, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione dalle liste anagrafiche presenti presso lo stesso centro dell’impiego.
Dunque, ai fini del riconoscimento della domanda di riduzione contributiva, viene chiesto all’iscritto farmacista di aggiungere anche una copia della dichiarazione di disponibilità lavorativa che sia confermata tramite vidimazione dal competente Centro per l’impiego. In alternativa potrebbe ritenersi utile anche una copia del patto di servizio, in cui risulti anche la data di presentazione della DID telematica. Diversamente, l’Enpaf, su indicazione dell’impedimento per ottenere la suddetta documentazione, potrebbe procedere a conseguenti accertamenti presso il competente centro dell’impiego.
Si aggiunga che se entro 60 giorni dalla DID online non viene convocato dal Centro per l’Impiego, la normativa prevede che il disoccupato possa chiedere all’ANPAL le credenziali per la procedura telematica di profilazione.
Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell’ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL.
Si noti che anche in quest’ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ultimi ipotesi, almeno allo stato, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l’impiego.
si trasmette la nota del Presidente Dr. Serafino Zucchelli prot. n. 2608/19 del 15/02/2019 per darne la massima diffusione.
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